
Controlli Amministrativi nei Pubblici Esercizi: Sospensione della Licenza da Parte del Questore per Attività Frequentata da Soggetti Pregiudicati
Nell’ambito delle operazioni di controllo di polizia amministrativa, finalizzate alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Catanzaro ha emesso un provvedimento di chiusura, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), per un periodo di 15 giorni nei confronti di un esercizio commerciale. Questa decisione è scaturita dall’attività informativa del Commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme e dall’analisi condotta dall’Ufficio Licenze della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

La chiusura è stata ritenuta necessaria a causa di una situazione di pericolo concreta per l’ordine pubblico, riscontrata presso un bar situato nelle vicinanze del centro storico di Lamezia Terme, dove si registrava una costante presenza di individui, alcuni dei quali con precedenti penali per reati gravi e inclinati alla commissione di atti delittuosi.
L’articolo 100 del TULPS conferisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio commerciale se questo è teatro di tumulti o disordini significativi, o se rappresenta un consueto ritrovo di soggetti pericolosi, costituendo così un rischio per l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. Qualora si verifichino ulteriori episodi che giustifichino la sospensione, la licenza può essere revocata.
Tale potere discrezionale non si limita a considerare la pericolosità già accertata, ma include anche fattori potenzialmente idonei a suggerire una minaccia per la collettività e l’ordine pubblico. Pertanto, non è necessario che si siano verificati disordini concreti; è sufficiente un contesto di pericolo potenziale per legittimare l’adozione di tali provvedimenti, sempre supportati da adeguate attività di polizia.
La facoltà del Questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 non è collegata alla possibilità, da parte del titolare, di conoscere la pericolosità dei propri clienti o i loro precedenti penali. Essa è, piuttosto, finalizzata a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dalle responsabilità dell’esercente. In questo contesto, il legislatore mira a esercitare un effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, privandoli di un luogo di aggregazione e segnalando loro che la loro presenza è monitorata dalle Autorità competenti.
L’attenzione e il controllo rimangono attivi su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di identificare ed eliminare ogni potenziale situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
